26 OTTOBRE 2020

DM 560/2017 (decreto BIM): la prevalenza contrattuale

by Harpaceas

In questo articolo, terzo sul tema (abbiamo già parlato dell’atteso Regolamento Unico e degli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti), l’Ing. Roberto Giangualano, Senior BIM Consultant di Harpaceas, propone un approfondimento sulla prevalenza contrattuale e l’importanza del Capitolato Informativo.

Il decreto del Ministro Delrio n. 560 del 1° dicembre 2017, detto anche “decreto Baratono”, è uno dei decreti attuativi di cui all’art. 23 comma 13  del decreto legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 (Codice degli Appalti Pubblici) e definisce “le modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, dell’obbligatorietà dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche”.

In particolare, il DM 560 nell’art.7, definito nella lettera di accompagnamento al decreto come il nucleo fondante del provvedimento, e nello specifico al comma 4 e 5, introduce al concetto di prevalenza contrattuale tra i “modelli elettronici” e gli elaborati in supporto cartaceo

Il DM 560 nell’art.7 comma 4, specifica come “in via transitoria, fino all’introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui all’art 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici, secondo l’art. 6, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dalla loro esplicitazione su supporto cartaceo in stretta coerenza, per quanto possibile, con il modello informativo elettronico per quanto concerne i contenuti geometrico dimensionali e alfanumerici […]”.

Lo stesso decreto, nell’art.7 comma 5, specifica invece che “a decorrere dell’introduzione obbligatoria ai sensi dell’art.6, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dal modello elettronico, nella misura in cui ciò sia praticabile tecnologicamente. I contenuti devono, comunque, essere relazionati al modello elettronico all’interno dell’ambiente di condivisione dei dati”.

DM 560: obblighi e scadenze

La figura 1 sintetizza i contenuti del decreto Baratono ed evidenzia la progressiva obbligatorietà del BIM negli appalti pubblici con annessa prevalenza contrattuale, in accordo ad un approccio top-down calibrato su tempi, importi lavori e complessità dell’opera, così giustificato dalla lettera di accompagnamento al decreto: “la graduazione della prevalenza contrattuale del modello informativo […] come oggetto del contratto, è naturalmente dovuta alla evoluzione tecnologica, in fieri, degli strumenti di istruttoria, produzione e verifica dei modelli informativi, così come di gestione dell’ambiente di condivisione dei dati”.

Sintesi-DM-560-decreto-Baratono-bim
Figura 1 – Sintesi del DM n.560 del 01-12-2017 (“decreto Baratono”)

In riferimento ai commi 4 e 5 dell’art. 7 sopra citati, è opportuno effettuare alcune considerazioni.

1. Per quanto riguarda la fase transitoria esplicitata nel comma 4, e quindi nel caso di prevalenza contrattuale definita agli elaborati su supporto cartaceo, al fine di garantire la coerenza tra gli elaborati stessi e il modello digitale, così come definito dal DM 560/2017, nel Capitolato Informativo sarebbe opportuno prescrivere che gli elaborati grafici siano necessariamente di diretta estrazione dei modelli, che restano la definizione più esplicita del progetto, e che solo qualora questo processo non sia possibile, vengano definite ed esplicitate delle modalità con cui garantire la coerenza tra il modello e l’elaborato non estratto direttamente da esso.

2. Per quanto riguarda la fase dell’obbligatorietà così come definita dal comma 5, invece, bisogna considerare che il nuovo Codice degli appalti pubblici, d.lgs n. 50/2016, ha mandato in pensione il vecchio Codice, d.lgs n.163/2006, ma non del tutto il vecchio Regolamento appalti, d.P.R. n.207/2010, in riferimento al quale restano attuali, e pertanto non abrogati, gli articoli dal 14 al 43 che definiscono i tre livelli di progettazione e ne stabiliscono documenti, relazioni ed elaborati che li compongono. Pertanto, il d.P.R. n.207/2010 e il DM 560/2017 sembrerebbero essere in contrapposizione in quanto nel primo si parla di documenti, relazioni ed elaborati mentre nel secondo, il DM 560, si parla di modelli. Tuttavia, bisogna considerare come la normativa di riferimento in tema di digitalizzazione sia il DM 560, che pertanto dovrebbe avere rilevanza rispetto al d.P.R. n.207/2010.

Considerando quindi il corpo normativo cogente, al fine di non causare confusione e ambiguità sul tema prevalenza contrattuale, nel caso di obbligatorietà del BIM, sarebbe opportuno specificare nel Capitolato Informativo e nel contratto la prevalenza contrattuale assegnata ai modelli, esplicitando però che i deliverables degli stessi, in termini di elaborati grafici o di informazioni per documenti e relazioni, siano compatibili con le prescrizioni del d.P.R. n.207/2010.

In conclusione, si può affermare come il Capitolato Informativo e il Contratto a cui esso è allegato, siano gli strumenti più utili a disposizione della committenza, per chiarire e regolamentare non solo aspetti tecnici ma anche legali.

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